lunedì 8 ottobre 2007

LAMPEGGIANTI BLU ....ORA SI PUO'

Si è fatta finalmente luce sulla questione in oggetto, cioè sulla famosa circolare del Dott. Dandolini.
Di seguito il chiarimento di Bertolaso che dichiara leggittimo l'uso dei lampeggianti blu.
Risposta del D.P.C. sulla circolare DondoliniOggetto: Circolare emessa dal Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. Div6 57014 del 14.06.2007.
Si fa riferimento alla nota di codesta organizzazione, pervenuta allo scrivente in data 22 agosto 2007, con la quale è stata rappresentata la problematica emersa a seguito dell'emanazione della circolare prot. Div6 57014 deI 14.06.2007, emessa dal Ministero dei Trasporti, a firma del Direttore Generale Sergio Dondolini, avente ad oggetto "i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 177 c.d.s., all'utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici supplementari di allarme".
A tal riguardo, si comunica che 1o scrivente Dipartimento ha tempestivamente provveduto a rappresentare al Ministero dei Trasporti le conseguenze che potrebbero derivare dall'interpretazione dell'art. 177 c.d.s contenuta nella predetta circolare che, riconoscendo solamente ai soggetti pubblici la facoltà di utilizzare i dispositivi di segnalazione di emergenza, vieta espressamente agli organismi privati (Associazioni di volontariato, Istituti di vigilanza privata, ecc.) l'utilizzo dei suddetti dispositivi.
E' stato, infatti, rilevato, a tal proposito, come l'applicazione della circolare del 14.06.2007 implicherebbe una vera e propria modificazione, in via interpretativa, del primo comma dell'art 177 c.d.s, compromettendo significativamente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.
In considerazione di quanto rappresentato da questo Dipartimento, il Ministero dei Trasporti con nota del 31.08.2007, indirizzata al Direttore della motorizzazione civile Ing. Dondolini, ed inviata per conoscenza allo scrivente, ha sollecitato il competente Ufficio a modificare la circolare in questione.
Pertanto, alla luce di quanto rilevato dallo stesso Ministero dei Trasporti, che ha espressamente indicato nella predetta nota come "le sanzioni previste per l'inosservanza dell'art. 177 non potrebbero comunque essere irrogate ai soggetti privati, in quanto l'art. 4 della L. 689/l9BI prevede espressamente, come causa di esclusione di responsabilità per le violazioni amministrative, 1o stato di necessità"si dedurne che, nelle more della prevista rettifica della circolare del 14.06.2006, le organizzazioni di volontariato che svolgono servizi di protezione civile, nonché gli organismi privati esercenti attività di soccorso sanitario, possano continuare ad utilizzare legittimamente i dispositivi di segnalazione di emergenza di cui all'art. 177 c.d.s..
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Guido BERTOLASO)

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